C’è e c’è stata una gran corsa a fare società in ambito odontoiatrico negli ultimi anni, prevalentemente per motivi fiscali.
I professionisti soggetti al reddito da lavoro autonomo e quindi a tassazione IRPEF a scaglioni crescenti, guardavano con invidia i percettori di reddito da impresa, soggetti a tassazione IRES con l’aliquota fissa oggi al 24%.
Ci sono poi le agevolazioni come gli incentivi statali per l’Impresa 4.0 che sembravano ad esclusivo appannaggio delle imprese (dal sito dell’Agenzia Delle Entrate: Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni diversi da quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” e da quelli immateriali a essi connessi (allegati A e B alla legge n. 232/2016),.
Tutti motivi che hanno spinto il libero professionista a valutare la sua trasformazione o il conferimento della sua attività in società, o la cessione di beni e pacchetto clienti per l’apertura di una società.
Le responsabilità
Quello che forse è stato poco attenzionato è il principio della responsabilità che l’impresa comporta. Conosco molti professionisti che hanno fatto società ma non sanno gestirla e continuano ad operare esattamente come facevano con lo studio dentistico.
Operare in sanità è complesso a tutti i livelli: sia come libero professionista sia come impresa. Le norme che impattano sul settore sanitario sono molto numerose e non è più possibile ignorarle. I professionisti della salute tendono a considerare tutto ciò che non è clinico come “noioso, inutile, burocratico, uno spreco di tempo, di soldi e di energie, cose da delegare a chiunque che non sia sé stesso”.
Conosco professionisti che sono soci di imprese (SRL o SRL StP) che pretendono di lavorare concentrati nell’attività clinica, impegnati nell’apprendimento di nuove tecnologie, nuovi materiali (tutto quello che è all’avanguardia dal punto di vista clinico è considerato molto attrattivo e interessante), limitandosi a gran controlli di gestione sulla quantità di prestazioni erogate e sulla regolarità degli incassi, trascurando integralmente tutte le altre norme che incombono sul settore.
Prima tra tutte la legge sulle autorizzazioni sanitarie; ci sono aggiornamenti che devono essere comunicati obbligatoriamente come ad esempio:
- ll cambio del Responsabile Sanitario;
- la modifica dell’assetto dei locali;
- la modifica del numero e delle qualifiche del personale medico e sanitario operante nella struttura;
- gli adeguamenti in materia di sicurezza e ai requisiti tecnologici e organizzativi generali e specifici.
- la variazione del rappresentante legale della società;
- la variazione di ragione o denominazione sociale del soggetto giuridico; variazione di sede legale del soggetto giuridico;
L’assunzione di personale qualificato e in regola con i requisiti di Legge: per i professionisti ed i tecnici della salute gli ECM, per il personale ausiliario le 10 ore di aggiornamento/anno.
Da ricordare che non è possibile adibire personale NON qualificato ASO o ASO ex art. 11 del DPCM 9 marzo 2022 al processo di sterilizzazione dei dispostivi medici riutilizzabili.
Gli adempimenti del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Legge 81/08 e s.m.i.). Parte dell’odontoiatria ha scoperto con la Pandemia da Covid-19 che il Medico Competente è una figura professionale obbligatoria nell’organigramma della sicurezza e che lo è anche la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rischio biologico.
L’aggiornamento obbligatorio triennale del Documento di Valutazione del rischio biologico e il suo aggiornamento in occasioni di situazioni che richiedono un cambio significativo di procedure (come, ad esempio, l’epidemia da Covid -19)
L’aggiornamento del Documenti di valutazione del rischio chimico, necessario quest’anno grazie alla Direttiva (EU) 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022.
L’adozione delle Indicazioni per la prevenzione del rischio Legionella nei riuniti odontoiatrici durante la pandemia da COVID-19 (rapporto ISS nr. 27/2020 Adozione delle Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2)
L’adeguamento della Privacy che, nonostante il GDPR e le sanzioni elevate che comporta viene ancora gestito come se fosse un adempimento burocratico “formale” da fare e mettere in un cassetto, mentre è una normativa viva che richiede un audit annuale per il quale nessuno è disposto a investire pur richiedendo l’audit privacy competenze specifiche.
Il Nuovo (relativamente dato che è stato pubblicato nel 2017 ed è in vigore dal 2021) Regolamento Europeo sui Dispositivi Medici che è una nuova normativa che impone una nuova gestione dei dispositivi medici e che regolamenta per la prima volta la realizzazione di dispositivi medici all’interno delle Istituzioni sanitarie.
Tutte queste normative concorrono alla gestione del rischio o al Risk Management che è il nuovo orientamento in sanità: (Legge 28 dicembre 2015 nr. nr. 208) l’obbligo è per tutte le strutture private e pubbliche che ergano prestazioni sanitarie, di mettere a punto un metodo, un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) per l’esercizio dei seguenti compiti: (art. 1 comma 539)
- attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell’emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
- predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
- assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.
Un nuovo modello di gestione
Ecco, quindi, che l’impresa che eroga le cure deve avere un modello di gestione che abbia al centro la sicurezza del paziente e degli operatori, sicurezza intesa non solo dal punto di vista clinico bensì dal punto di vista della sicurezza delle cure, come la Legge Gelli prevede e sicurezza dell’impresa.
Adeguatezza tecnica, con l’adozione delle buone prassi e linee guida in ambito sanitario e adeguatezza degli assetti interni di impresa ( organizzativo, amministrativo, contabile).
E’ necessario mettere a punto un organigramma gerarchico delle responsabilità, con funzioni di coordinamento, di gestione funzionale delle mansioni, basate sulla specializzazione e sulla dimensione dei compiti, standardizzato nelle procedure e disciplinato nei comportamenti, informato per il coinvolgimento degli operatori e controllato periodicamente e vigilato quotidianamente.
Tutto il personale va formato e aggiornato perché deve concorrere alla realizzazione di prestazioni sicure (art. 1 comma 3 Legge Gelli).
Il professionista imprenditore, che ha deciso per la forma giuridica di impresa, (SRL o SRL Stp) deve dedicare parte del suo tempo alla cultura di impresa, a formare gli operatori, a mettere a punto gli organi di gestione e controllo adeguati anche per rispondere alle responsabilità delineate nell’art. 2392 del c.c. “Responsabilità verso la società” Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze….
Solo così potrà godersi in tranquillità i presunti o reali vantaggi fiscali, perché sarebbe triste se a “tanti presunti vantaggi fiscali e benefici derivati dalla forma societaria in cui si esercita l’attività” si affiancassero responsabilità civili e penali per inadeguata gestione di impresa.