La gestione dei rifiuti è un aspetto fondamentale per qualsiasi attività sanitaria, inclusi gli studi odontoiatrici. In Italia, la normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce i rifiuti e li classifica secondo l’origine e la pericolosità.
Con l’introduzione del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il monitoraggio dei rifiuti pericolosi diventa più rigoroso, garantendo maggiore trasparenza e controllo lungo l’intera filiera di smaltimento. Tuttavia, è fondamentale che i produttori di rifiuti, compresi i dentisti, sappiano classificare correttamente i rifiuti generati dalla loro attività.
Non tutto ciò che proviene da uno studio odontoiatrico deve essere trattato come rifiuto pericoloso. Un’errata classificazione porta non solo a sovraccaricare inutilmente gli inceneritori, ma anche a un aumento dei costi di gestione per lo studio stesso.
Secondo l’art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006, i rifiuti possono essere suddivisi in:
- Rifiuti urbani e rifiuti speciali, in base all’origine;
- Rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, in base alle caratteristiche di pericolosità.
I rifiuti pericolosi, come definiti dall’Allegato I alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, richiedono una gestione particolare per evitare rischi per la salute e l’ambiente.
I rifiuti negli Studi odontoiatrici
Gli studi odontoiatrici producono diverse tipologie di rifiuti, alcuni dei quali assimilabili agli urbani e altri classificati come speciali o pericolosi.
Rifiuti odontoiatrici assimilabili agli urbani
Alcuni rifiuti prodotti negli studi dentistici possono essere smaltiti come rifiuti urbani, in quanto non presentano un rischio infettivo superiore alla media. Tra questi rientrano:
- Guanti monouso non contaminati da sangue;
- Rulli salivari e applicatori non contaminati;
- Indumenti monouso privi di contaminazione significativa;
- Gessi ortopedici (da anonimizzare prima dello smaltimento per motivi di privacy).
Il Codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti identifica la tipologia di rifiuto in base alla sua origine e composizione e il codice CER 18 01 04 è destinato ai rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni. (D.P.R. 254/2003 art. 2 comma 1 lettera g)
Rifiuti odontoiatrici a rischio infettivo
Il Codice CER è 18 01 03* Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni sono definiti all’art. 1 comma d) + e comma 2): i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche specificate al comma 2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
Rientrano in questa categoria:
- Mascherine FFP2 visibilmente contaminate da sangue;
- Guanti medicali usati in attività cliniche con presenza di sangue;
- Camici monouso utilizzati in attività chirurgiche;
- Strumenti monouso contaminati (rulli salivari, cotoni, aspira-saliva, fogli della diga, elastici, coni canalari, strisce abrasive, ecc.);
- Denti estratti e altri elementi rimossi (otturazioni, intarsi, faccette, ponti, scheletrati);
- Garze e materiali assorbenti usati su pazienti con sanguinamento;
- Mascherine per sedazione paziente.
Rifiuti speciali pericolosi
- Rifiuti a rischio chimico
Questi rifiuti includono sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose che possono avere un impatto negativo sull’ambiente e sulla salute umana.
Codici CER:
- 18 01 06 – Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
- 18 01 07 – Sostanze chimiche non pericolose.
Possono rientrare in questa categoria:
- Contenitori in plastica di compositi e materiali ausiliari;
- Disinfettanti odontoiatrici (acido ortofosforico, primer, disinfettanti endodontici)
- Resine per modelli 3D, da anonimizzare prima dello smaltimento;
- Bombolette spray per manipoli odontoiatrici;
- Liquidi e miscele chimiche potenzialmente dannose per l’ambiente.
È necessario verificare sulla scheda di sicurezza ( SDS) che, se conformi alla legge in vigore devono riportare 16 sezioni di informazioni. Quelle relative ai pericoli sono alla sezione 2 mentre quelle relative allo smaltimento sono al punto 13.
- Rifiuti taglienti e a rischio infettivo
I rifiuti taglienti e infettivi devono essere smaltiti seguendo procedure rigorose per evitare contaminazioni.
Il Codice è CER 18 01 03* – Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
RENTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
A partire dal 2025, le imprese e gli enti produttori di rifiuti dovranno adeguarsi al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il nuovo sistema digitale di gestione e monitoraggio dei rifiuti previsto dal D.M. 59/2023.
L’obiettivo del RENTRI è rendere più efficiente e trasparente il tracciamento dei rifiuti, semplificando la gestione di formulari e registri di carico/scarico.
Chi deve iscriversi e quando?
L’iscrizione al RENTRI avverrà in modo graduale, in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di rifiuti prodotti.
Categoria 1
- Iscrizione: dal 15/12/2024 al 13/02/2025
- Chi deve iscriversi?
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti.
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti.
- Obbligo aggiuntivo: dal 13/02/2025 queste imprese dovranno gestire i registri di carico/scarico in modalità digitale.
Categoria 2
- Iscrizione: dal 15/06/2025 al 14/08/2025
- Chi deve iscriversi?
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con tra 11 e 50 dipendenti.
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con tra 11 e 50 dipendenti.
Categoria 3
- Iscrizione: dal 15/12/2025 al 13/02/2026
- Chi deve iscriversi?
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti.
- Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.
Importante: il numero dei dipendenti si riferisce alla totalità dell’impresa o dell’ente, non alla singola unità locale.
Obblighi principali per le imprese
- Iscrizione al RENTRI
Le imprese devono iscriversi entro le scadenze previste in base alla loro categoria di appartenenza.
- Gestione digitale del Registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2025, le imprese della Categoria 1 dovranno gestire il registro di carico e scarico in formato digitale tramite la piattaforma RENTRI.
- Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)
La digitalizzazione coinvolgerà anche i Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che dovranno essere gestiti attraverso il nuovo sistema.
Cos’è il FIR e quali sono le novità?
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) è il documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto, attestandone origine, tipologia e destinazione.
Dal 13 febbraio 2025, il nuovo FIR prevede:
- Una scadenza unica per l’adozione del FIR digitale per tutti gli iscritti al RENTRI.
- L’obbligo di vidimazione digitale (sia per FIR cartacei che digitali).
- L’obbligo di trasmissione dei dati FIR al RENTRI per i rifiuti pericolosi.
- L’obbligo per il destinatario del rifiuto di trasmettere il FIR firmato e datato a tutti gli operatori coinvolti nel trasporto (se FIR digitale).
Fonte: Pagina istituzionale del RENTRI
FIR Cartaceo e FIR Digitale: le fasi di transizione
Fino al 12 febbraio 2025
Si utilizzano ancora i vecchi modelli cartacei definiti dal D.M. 145/1998.
Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026
I produttori di rifiuti emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei, che devono essere vidimati presso la Camera di Commercio oppure possono essere vidimati digitalmente tramite il RENTRI.
La compilazione del FIR cartaceo può avvenire:
- Manualmente
- Con software gestionali propri
- Utilizzando i servizi online del Ministero dell’Ambiente
La vidimazione può essere fatta tramite:
- RENTRI
- Servizio VIVIFIR delle Camere di Commercio
Dal 15/06/2025 al 14/08/2025
Dalla data di iscrizione
- il registro di carico e scarico è in formato digitale
- si trasmette al RENTRI i dati del registro di carico e scarico
Dal 13 febbraio 2026
Tutti i produttori iscritti al RENTRI dovranno emettere il FIR in formato digitale.
I produttori non obbligati all’iscrizione al RENTRI continueranno a utilizzare i FIR cartacei.
Gestione del FIR Cartaceo fino al 2026
Procedura per il FIR Cartaceo:
1️ Il produttore stampa il FIR in due copie e trattiene la prima.
2️ Il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni necessarie e lo firmano.
3️ Il trasportatore trasmette la copia del FIR sottoscritta dal destinatario a tutti gli operatori coinvolti.
Modalità di trasmissione del FIR cartaceo firmato:
– Consegna diretta
– Posta elettronica certificata (PEC)
– Scaricabile direttamente dal RENTRI