Il Covid Manager è un ruolo che ha funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo del rischio di diffusione del contagio da SARS COV 2.
Il Covid Manager è previsto dalla delibera provinciale di Trento (Giunta provinciale n. 1772 di data 6 novembre 2020) per gli enti erogatori di servizi socio educativi, scuole primarie di primo e secondo grado ed i servizi dedicati all’infanzia, e anche da una delibera della Regione Veneto (Allegato A alla DGR n. 601 del 12 maggio 2020).
La malattia respiratoria Covid 19 non è scomparsa, il virus SARS COV 2 che la causa non è sparito. Certo abbiamo avuto la meglio sulla Pandemia, abbiamo contenuto e gestito al meglio la diffusione del virus, abbiamo trovato cure efficaci e ci avviamo verso la fine dello stato di Emergenza Pandemica che ha caratterizzato questi ultimi due anni, ma ho come la sensazione che la faccenda non sia ancora conclusa.
Per questo mi sono di recente qualificata come Covid Manager (iscritta al registro nazionale CEPAS come “esperto in gestione Covid-19 Covid Manager”): credo che sarà una competenza necessaria nel futuro.
Essere aggiornati e informati sull’evolversi della malattia, sulla sua diffusione e contagiosità, sulle buone prassi di igiene personale, sulle misure di protezione adottabili dalle persone e sui luoghi di lavoro, sarà responsabilità di ogni datore di lavoro e di ogni lavoratore.
Aggiornare le procedure di lavoro in sicurezza e adottare politiche di gestione degli spazi di lavoro in sicurezza diventerà qualcosa di “ordinario”. Ripensare spazi, procedure e attività è un’opportunità, è il modo migliore per fare tesoro dell’esperienza vissuta.
L’obiettivo dev’essere quello di diventare capaci di gestire e affrontare tempestivamente un’altra eventuale infezione per via aerea, senza morti, senza numeri elevati di contagi, trovando tempestivamente cure e vaccini, senza fermare la produzione delle attività e senza fermare la vita sociale, come è stato necessario questa volta.
Lo possiamo fare con un approccio intelligente, accettando questa nuova situazione preparandoci a gestirla, o in modo miope aspettando che le “leggi” ci obblighino ad agire.
Le raccomandazioni per la gestione del luogo di lavoro
Il legislatore ha già previsto che qualcuno adotti l’approccio miope ed ha introdotto alcuni importanti e significativi cambiamenti.
Il decreto 27 dicembre 2021 recepisce la direttiva n. 2019/1833/UE che modifica agli allegati XLIV, XLVI e XLVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ha classificato la Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus (SARS SARS COV 2 e MERS) al livello 3 di rischio ed ha aggiornato le misure di contenimento ed i livelli di contenimento.
Le raccomandazioni per la gestione del luogo di lavoro in cui sia valutato il rischio di presenza e possibile contatto con virus e batteri di classe 3, sono:
- mantenere il luogo di lavoro separato da altre attività e sigillabile per eventuale fumigazione;
- filtrare l’aria in uscita con un Hepa o simile;
- pavimenti banconi e superfici lavabili e resistenti agli acidi, ai soventi ed ai disinfettanti;
- mantenere il luogo a pressione negativa;
- riservare l’accesso solo agli operatori addetti
- adottare specifiche procedure di disinfezione, stoccaggio e manipolazione di agenti biologici;
- prevedere che il personale faccia una doccia al termine dell’attività e prima dell’uscita dai locali classificati a rischio.
La formazione dei datori di lavoro, dirigenti, lavoratori
La legge 215/2021 ha aggiornato l’art. 37 del testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro ed ha previsto per i datori di lavoro i dirigenti ed i preposti una specifica formazione e un aggiornamento periodico.
La Conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 individuerà i contenuti minimi e la durata della formazione per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nonché le modalità di verifica dell’apprendimento.
Assume inoltre, maggiore rilevanza il ruolo del «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
E’ previsto che la formazione per i preposti avvenga all’interno dell’azienda e in presenza, con cadenza almeno biennale.
È in vigore dal 17 dicembre 2021 l’obbligo di addestramento dei lavoratori con prova pratica relativa all’uso sicuro di attrezzature, impianti, DPI, ed è prevista anche l’esercitazione applicata delle procedure di lavoro in sicurezza. Si prescrive inoltre l’adozione di un registro in cui si tracci l’addestramento e l’esito delle prove pratiche.
Il corso per le aziende
A breve promuoverò il corso che spiega come adeguarsi alle nuove prescrizioni di aggiornamento sull’addestramento dei lavoratori e sulle possibili procedure di gestione del rischio COVID-+19.
Roberta Pegoraro, Covid Manager.