L’impalcatura legislativa che ha gestito l’emergenza pandemica da Covid-19, è abbastanza complicata, pertanto il decreto che disciplina i comportamenti fino al termine dello stato di emergenza non poteva essere “semplice”.
Ci sono alcuni punti chiave per comprendere il graduale ritorno alla vita “pre-pandemia”: le scadenze (fino al…) e gli ambiti (DPI, green pass rafforzato e base, gestione del contagio, ambienti, attività e chi ha il potere di disciplinare) .
Dispositivi di protezione individuale
Iniziamo dai dispositivi di protezione individuale, i cosiddetti DPI.
Fino al 30 aprile 2022, l’art. 5 comma 8 “promuove” DPI le mascherine chirurgiche. “… per i lavoratori sono considerati DPI le mascherine chirurgiche”.
Ma, fino al 30 aprile 2022 resta l’obbligo di indossare le maschere tipo FFP2 in tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni privati (art.5 comma 2) o nei contesti in cui sia garantita l’isolamento in modo continuativo da persone non conviventi (art.5 comma 5)
Fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare le maschere tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto (aerei- navi-treni regionali interregionali e a lunga percorrenza- autobus con noleggio conducente, adibiti al trasporto scolastico, autobus adibiti al trasporto pubblico locale e interregionale) funivie, cabinovie e seggiovie se chiuse con cupole paravento, spettacoli al chiuso in teatri, cinema, sale da concerto e locali assimilati e per gli eventi e competizioni sportive.
Fino al 30 aprile 2022 in sale da ballo, discoteche e locali assimilati obbligo di FFP2, tranne quando si balla.
Possono evitare la maschera FFP2 chi svolge attività sportiva, i bambini sotto ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità che rendono incompatibile l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con persone con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo (art.5 comma 4 b)
Saranno i titolari o i gestori a verificare che la loro utenza rispetti delle prescrizioni.
In tutti i locali al chiuso significa che ogni persona (tranne i bambini e le persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina) che sosta o transita in un ambiente chiuso è tenuto, fino al 30 aprile 2022, ad indossare la maschera FFP2.
Il Green Pass: base e rafforzato
Per green pass base (art. 6 del Decreto) si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Per green pass rafforzato (art. 7 del decreto) si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. ( non a seguito di un test rapido o molecolare con risultato negativo) .
Dal 1° al 30 Aprile 2022 con il green pass BASE si potrà accedere a: mense e catering continuativo su base contrattuale, servizi di ristorazione al banco e al tavolo, al chiuso, di qualsiasi esercizio, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui con detenuti o internati, spettacoli ed eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto; alle scuole e istituti di formazione superiore, sugli aerei, navi traghetti, treni autobus, al settore pubblico, agli uffici giudiziari e nel settore privato.
Dal 1° al 30 Aprile 2022 con il green pass RAFFORZATO si potrà accedere a: piscine palestre centri natatori, centri benessere, per praticare sport di contatto, per usufruire di docce e spogliatoi (green pass non richiesto per chi accompagna persone non autosufficienti in ragione di età o disabilità); convegni e congressi, centri culturali sociali e ricreativi per le attività al chiuso ( esclusi i centri per l’infanzia i centri estivi e le relative attività di ristorazione), feste, cerimonie ed eventi assimilati che si svolgono al chiuso, sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo discoteche e locali assimilati, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive al chiuso.
Dal 1° aprile fino al 31 dicembre 2022 l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere ed alle strutture residenziali socioassistenziali sociosanitarie riabilitative e a lungo degenza ed hospice, è consentito solo ai possessori di green pass rafforzato e green pass base unito a esito negativo di test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti all’accesso.
Obbligo vaccinale e accesso al lavoro
Resta l’obbligo vaccinale fino al 31.12.2022 per gli esercenti delle professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario, anche per coloro che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali.
Resta in carico agli Ordini professionali la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti l’avvenuta vaccinazione e resta a carico loro anche l’eventuale sospensione dall’esercizio della professione.
Resta valido, fino al 31.12.2022 l’obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati nelle strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie.
Obbligo vaccinale e requisito essenziale per svolgere l’attività, per tutte le persone che prestano la loro attività a qualsiasi titolo nelle strutture soggette ad autorizzazione sanitaria.
E’ compito dei responsabili delle strutture sanitarie verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale. Prevista una sanzione amministrativa che può andare dai 600 euro a 1.500,00 euro
Stop all’obbligo vaccinale per gli over 50 e accesso al lavoro con il green pass base da test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo.
Resta valido l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico, il personale docente ed educativo della scuola, il personale di comparto della difesa sicurezza e soccorso, chiunque lavori alla dipendenza dell’amministrazione penitenziaria, per il personale delle Università e degli Istituti di alta formazione coreutica e degli istituti tecnici superiori.
Isolamento e auto sorveglianza
Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora e isolamento in casa a partire dal 1° aprile 2022 per i soggetti che contraggono l’infezione. Obbligo di esecuzione di test antigenico rapido o molecolare per confermare la positività e per verificare il superamento della malattia. L’esito del test negativo determina la sospensione dell’isolamento.
In caso di contatto stretto o esposizione ad alto rischio:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19, per esempio la stretta di mano
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19, ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati
- una persona che ha avuto un contatto diretto – faccia a faccia – con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti,
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale, con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19
- i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto
…obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti fino al decimo giorno successivo all’ultimo contatto avuto con la persona confermata positiva con test antigenico rapido o molecolare.
Alla prima comparsa dei sintomi esecuzione di test antigenico rapido o molecolare e in caso di persistenza dei sintomi oltre il quinto giorno dal contatto con il caso confermato.